Indirizzo
Via F. La Francesca, 67
84124 Salerno
Orario lavorativo
Lunedì a Venerdì:
9.00/12.30 - 15.00/18.30
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Orario lavorativo
Lunedì a Venerdì:
9.00/12.30 - 15.00/18.30
Durc e agevolazioni
Il Decreto apporta modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il decreto introduce ex novo la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori.
Nuove sanzioni lavoro “nero”
Dal 2 marzo, le nuove sanzioni per il lavoro irregolare sono quelle indicate nella tabella di seguito:
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di lavoro effettivo
da 1.950 a 11.700 euro
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo
da 3.900 a 23.400 euro
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di lavoro effettivo
da 7.800 a 46.800 euro
Le sanzioni, inoltre, sono aumentate di un ulteriore 20 per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa o lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 3-quater del DL n. 12/2002).
In caso di recidiva, infine, le sanzioni raddoppiano.
La recidiva scatta quando il datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti.
Appalti – Inasprimento delle sanzioni
Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di euro 100 ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
L’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro è punito con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.
L’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.
Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Al fine di rendere tutti i soggetti coinvolti negli appalti responsabili delle violazioni delle norme sul lavoro, viene inoltre estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori.
Questa responsabilità viene estesa anche all’appaltatore fittizio, che è colui che utilizza la somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzati. Ciò integra la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro.
Lista di conformità dell’Ispettorato
All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».
I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti.
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
Patente a punti nei cantieri
A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento.